La Commissione Tributaria provinciale di Torino si è pronunciata con la sentenza n. 1/2008 depositata lo scorso 12 Febbraio. La Ctp torinese ha esaminato la dibattuta questione affermando che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non costituisce né causa di nullità né di annullabilità della cartella esattoriale. Infatti, tale mancanza non rappresenta l’omissione di un elemento essenziale della cartella. Detta violazione non è nemmeno idonea a provocare l’annullamento della cartella, trattandosi di un provvedimento a natura vincolata, il cui contenuto dispositivo non avrebbe dovuto essere in qualche parte diverso da quello in concreto adottato