Parole del commissario europeo per la ricerca Janez Potocnik, che ha aperto ieri a Lubiana, in Slovenia, i lavori della Transport Research Arena 2008, una conferenza organizzata dalla Commissione Europea per tracciare i futuri sviluppi della mobilità nel Vecchio Continente. Oggi i trasporti incidono per un 10% sui consumi energetici mondiali e per un ancora più preoccupante 20% alle emissioni di CO2 nell’atmosfera. In Europa contribuiscono addirittura per un quarto delle emissioni nocive per il pianeta. Ma restano un elemento fondamentale tanto per l’esistenza della nostra società come la conosciamo quanto per la nostra economia. Nonostante gli sforzi fatti (e i tanti che restano ancora da fare), i sistemi di trasporto ecologici, primo fra tutti i treni, non saranno, almeno per molto tempo, in grado di assorbire la crescente richiesta di mobilità degli europei (la Commissione prevede che entro il 2020 i trasporti di persone cresceranno nel Continente del 27%, mentre il trasporto merci addirittura del 34 per cento). «Ecco perché dobbiamo credere fermamente in un sistema più sostenibile, senza preoccuparci del fatto che altri procedono in direzioni diverse», ha detto Potocnik. «Dobbiamo costruire in Europa un sistema di mobilità integrata e sostenibile. Indiani e cinesi finiranno per seguirci». Come dire che è ancora prematuro (e molto) immaginare un futuro senza auto e camion, ma è tuttavia possibile lavorare già oggi per ridurre progressivamente l’impatto nocivo di questi mezzi sull’ambiente che ci circonda. E su questo versante l’Europa sta facendo sul serio. Il Settimo Programma Quadro ha stanziato quattro miliardi di euro per la ricerca in questo settore. Soldi pubblici di cui beneficeranno università, centri studi specializzati e aziende automobilistiche. Queste ultime hanno dato qui a Lubiana l’impressione di credere seriamente in un futuro verde per l’auto, ma anche di non essere convinte che di automobili nel Vecchio Continente ce ne saranno sempre di più. Renault e Volkswagen hanno presentato qui nuovi prototipi in grado di emettere meno di 100 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso. Altri, come Fiat (tramite il suo Centro Ricerche) lavorano da anni su progetti di mobilità alternativa. Chiedono alle istituzioni un aiuto concreto per convincere gli europei ad accompagnarli in questa strada. Sconti fiscali per chi sceglie un’auto ibrida, incentivi alla rottamazione per il rinnovo del parco auto, internalizzazione dei costi esterni per chi inquina, contributi per la ricerca. Tutte le opzioni sono sul tavolo. Sul piano tecnologico, l’Europa non ci sta a giocare un ruolo da gregario (dopo Giappone e Stati Uniti) nella corsa all’auto ibrida. E infatti i progetti in questo senso abbondano (e probabilmente non tarderanno a dare i propri frutti). Nel frattempo però si studiano tutte le opportunità. A partire dai biocarburanti, nonostante la bufera di queste ultime settimane legate ai problemi che quest’alternativa ai combustibili fossili potrebbe causare all’approvvigionamento alimentare dei paesi in via di sviluppo. «I biocarburanti restano per noi un’opzione praticabile», ha spiegato Potocnik. «Ma pensiamo più che altro a quelli di seconda e terza generazione, che verranno prodotti con gli scarti delle produzioni alimentari». Più avanti, ma parliamo già di decenni, l’auto verde potrebbe funzionare con combustibili sintetici. E più avanti ancora con l’idrogeno, con l’elettricità. Resta quindi da capire se questa strategia consentirà all’Europa di centrare entro il 2020 gli ambiziosi obiettivi fissati in termini di sostenibilità ambientale: ridurre del 20% i consumi energetici, produrre il 20% della propria energia con fonti rinnovabili, ridurre del 20% la nostra dipendenza dai combustibili fossili. Fonte Il sole 24 ore commercialistifrosinone.com
Archivio di aprile 2008
Auto verdi, l’Europa cerca una nuova via
mercoledì, 23 aprile 2008Chiarimenti alla disciplina fiscale delle Autorità portuali nella circolare n. 41
mercoledì, 23 aprile 20081 REALIZZAZIONE DI OPERE IN PORTI GIÀ ESISTENTI L’articolo 1, comma 992, della legge finanziaria 2007 prevede che “la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti, ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione” dei porti medesimi, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Tale ultima disposizione, a sua volta, aveva previsto che “tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto - ai quali si applica il regime di non imponibilità dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 – si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente …”. Con risoluzione n. 247/E del 23 luglio 2002, l’Agenzia delle entrate, dopo aver evidenziato come la richiamata disposizione rechi una interpretazione autentica dell’art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972, aveva precisato che, stante il tenore letterale della norma, potevano fruire del regime di non imponibilità ai fini IVA solo le prestazioni di servizi riferite a beni collocati nel perimetro del porto destinate di fatto a consentire un incremento degli scambi internazionali. La norma introdotta dalla legge finanziaria 2007 chiarisce ulteriormente la portata della disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 13, del decretolegge n. 90 del 1990, riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnicofunzionale della struttura portuale esistente. La disposizione, come si evince dalla sua formulazione e come accennato nella premessa, ha carattere interpretativo ed è finalizzata, tra l’altro, a ridurre il contenzioso esistente in materia. 2 ATTI DI CONCESSIONE DEMANIALE DELLE AUTORITÀ PORTUALI Il comma 993 della legge finanziaria 2007 prevede che “gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto …”. 5 Le Autorità portuali, istituite con legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono preposte alle funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, nonché delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti. In particolare, come segnalato dal Consiglio di Stato con il parere n. 1641, reso dalla Sezione Terza in data 9 luglio 2002, l’articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 attribuisce alle Autorità portuali una serie di compiti riguardanti prevalentemente attività di supervisione e controllo sul corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative, attività implicanti l’esercizio di poteri autoritativi che assumono una connotazione di carattere pubblicistico. Tenuto conto dell’oggetto principale dell’attività svolta, a detti enti è stata riconosciuta la natura di enti non commerciali, con la conseguente applicabilità nei loro confronti, ai fini delle imposte sui redditi, delle disposizioni recate dal Titolo II, Capo III, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, ai fini IVA, dell’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, ai sensi del richiamato articolo 4, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, le Autorità portuali, quali enti non commerciali sono soggetti passivi di imposta ai fini dell’IVA solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali. Ciò posto, la disposizione della legge finanziaria in commento è intervenuta per chiarire la natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità portuali e il trattamento fiscale dell’attività di gestione dei beni demaniali portuali. Sotto tale ultimo profilo, la norma prevede che gli introiti derivanti dagli atti di concessione di detti beni, affidati ai singoli operatori, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; ciò in quanto, evidentemente, la concessione di beni demaniali costituisce atto che le Autorità portuali compiono in veste di pubblica autorità. 6 Ai sensi della norma in commento i canoni demaniali introitati dalle Autorità portuali istituite con la legge n. 84 del 1994 non sono rilevanti ai fini IVA e gli atti di concessione demaniale sono assoggettati all’imposta proporzionale di registro. Le conclusioni sin qui esposte in merito alla portata della disposizione dell’articolo 1, comma 993, della legge finanziaria 2007 sono coerenti con i principi affermati nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alla causa C-174/06. In tale sentenza la Corte, con riferimento agli enti preesistenti alle Autorità portuali (nello specifico il Consorzio autonomo del Porto di Genova) e tenuto conto della differente natura commerciale degli stessi, ha affermato la rilevanza ai fini IVA, alla stregua delle locazioni di immobili esenti, dei rapporti giuridici nell’ambito dei quali l’ente concede il diritto ad occupare ed utilizzare zone del demanio marittimo. La Corte di giustizia, tuttavia, nella medesima sentenza ha ribadito il principio, contenuto nell’articolo 4, paragrafo 5, della Direttiva IVA, della irrilevanza ai fini dell’imposta degli atti posti in essere dagli enti pubblici non economici in veste di pubblica autorità, come nella fattispecie disciplinata dal comma 993 in esame. L’esclusione delle attività di gestione dei beni demaniali dal presupposto dell’IVA, fondata sulla natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità portuali e sulla natura non commerciale dell’attività svolta nell’esercizio di funzioni statali, porta a ritenere – anche per esigenze di simmetria – che la medesima attività non sia neppure produttiva di reddito di impresa. I beni demaniali del porto, pertanto, rilevano ai fini dell’imposizione sul reddito, come beni relativi all’attività istituzionale dell’Autorità portuale, con la conseguenza che i canoni pattuiti a fronte della concessione degli stessi, si configurano quali redditi di natura fondiaria. 7 2.1 Gestione del contenzioso pendente Il secondo periodo del comma 993 stabilisce che “Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono”. Conseguentemente si invitano gli uffici dell’Agenzia a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia, in base alle istruzioni di cui alla presente circolare e, se del caso, a provvedere al relativo abbandono, sempre che non siano sostenibili altre questioni. In caso di abbandono, gli uffici depositano presso la segreteria della Commissione tributaria richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del citato comma 993 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Si precisa che va chiesta la compensazione delle spese di lite, ai sensi del comma 3 del citato art. 46, in base al quale le spese del giudizio estinto in caso di cessazione della materia del contendere “restano a carico della parte che le ha anticipate”. Detta disposizione, infatti, anche a seguito della parziale dichiarazione di incostituzionalità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005, resta in vigore per le ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, cui sembra riconducibile, con interpretazione estensiva, la fattispecie in esame. In caso di deposito di sentenza sfavorevole all’Agenzia delle entrate, gli uffici rinunciano alla pretesa erariale prestando acquiescenza alla sentenza stessa. Per i giudizi pendenti in sede di legittimità, gli uffici chiedono all’Avvocatura generale l’abbandono degli stessi secondo le modalità di rito. Si ritiene, infine, che la disposizione in commento, che prevede la perdita di efficacia degli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi e l’estinzione dei 8 relativi procedimenti tributari, non può trovare applicazione nei casi in cui sia intervenuta pronuncia giurisdizionale passata in giudicato. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità. Fonte AE commercialistifrosinone.com
crediti d’imposta relativi ai contributi concessi per incentivare la riduzione e la sostituzione di autoveicoli, autocarri, autocaravan e motoveicoli.
mercoledì, 23 aprile 2008Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, all’articolo 29, commi da 1 a 7 prevede, con alcune modifiche, la proroga degli interventi di salvaguardia ambientale, attraverso incentivi alla riduzione ed alla sostituzione di autoveicoli, autocarri, autocaravan e motoveicoli di cui all’articolo 1, commi da 224 a 236 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare, di seguito si riporta quanto disposto dal suddetto decreto legge 248/2007 in materia di crediti d’imposta fruibili attraverso i modelli F24: • il comma 1, prevede un contributo, pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 150 euro, per ogni autoveicolo per il trasporto promiscuo ed autovettura immatricolati, prima del 1° gennaio 1999, come “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” consegnati al demolitore fino al 31 dicembre 2008. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione, che recupera il corrispondente importo come credito d’imposta. Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene istituito il codice tributo 6800 denominato “credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 1”. • Il comma 2, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge 31/2008 e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo nuovo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria “euro 3″, con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0″ realizzata attraverso la demolizione, è concesso, tra l’altro, un contributo di euro 300. Inoltre, il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore. Il venditore recupera gli importi anticipati al compratore tramite credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine si istituisce il codice tributo 6801 denominato “credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 2”. • Il comma 3, prevede, tra l’altro, che per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati prima del 1° gennaio 1997, come “euro 0”, “euro 1” ed “euro 2”, con autovetture nuove di categoria “euro 4” ed “euro 5” che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel, è concesso un contributo di euro 700. Il predetto contributo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria “euro 4″ o “euro 5″, che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo in parola è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi. I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, che rimborsano al venditore l’importo del contributo recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per consentire l’esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6802, denominato “credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 del D.L. 248/2007”. • Il comma 4, prevede che, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 0″ o “euro 1″ immatricolati prima del 1 gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria “euro 4″, della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo di: a) euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi; b) euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi. I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l’importo del contributo recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per consentire l’esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6803 denominato “credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4”. Ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del D.L. 248/2007, con riferimento ai codici tributo 6801, 6802 e 6803, i veicoli nuovi devono essere acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009. Tutti i codici tributo sono esposti nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza degli importi indicati nella colonna “importi a credito compensati” nei casi di fruizione dei crediti d’imposta, o nella colonna “importi a debito versati” nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno solare di fruizione del credito nel formato AAAA. I crediti d’imposta in parola non sono soggetti al limite di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si precisa che tali codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione. Infine, si fa presente che, per tutto quanto non previsto, si rinvia a quanto indicato nella Risoluzione 7 febbraio 2007, n. 22. Fonte AE commercialistifrosinone.com
Immobiliare, nel 2007 mercato in forte frenata
martedì, 22 aprile 2008Lontano dalla pesante crisi immobiliare statunitense, per le compravendite del comparto residenziale nel nostro Paese non si può parlare ancora di crollo. Ma certo di deciso ridimensionamento. A fare una fotografia alla situazione del settore è oggi l’Agenzia del Territorio, che nell’Osservatorio 2007 registra compravendite totali in calo del 7,1% (contro il +1,3% del 2006 e l’aumento del 5,4% registrato nel 2005). Dall’Agenzia fanno notare che sul comparto pesano «fattori strutturali legati al ciclo immobiliare, che è evidentemente arrivato alla sua fase conclusiva. Tra questi i tassi di interesse per i mutui, passati mediamente dal 3,5% del 2003 al 5,3% del 2007, e il livello raggiunto dal prezzo degli immobili». Su quest’ultimo punto dall’Agenzia sottolineano che i prezzi del residenziale sono saliti nei grandi Comuni in media del 35% negli ultimi tre anni. Il consuntivo dell’anno 2007 evidenzia che nel segmento residenziale le compravendite sono scese del 4,6% con 806.225 transazioni contro le 845.051 del 2006, ma dando un occhio agli andamenti semestrali la discesa è più marcata nell’ultima parte dell’anno: -5,8% con 393.450 compravendite nel secondo semestre 2007. Il calo più consistente si è registrato al Sud (-5,2%), seguito dal Nord (-4,7%) mentre la discesa è stata più contenuta al Centro (-3,5%). «Negli ultimi anni si è assistito a un sensibile spostamento delle compravendite dalle città maggiori ai Comuni minori - recita l’Osservatorio -. Nel 2007, invece, pur confermandosi una miglior tenuta del mercato nei Comuni minori, si verifica, per la prima volta dal 2001, un sensibile calo delle compravendite, pari al -5,8%, anche nei Comuni non capoluogo». In queste zone nel periodo 2001-2006 le transazioni sono passate da 456.625 a 599.900 (+31%). Bisogna evidenziare che le previsioni di alcune società di analisi del settore erano più fosche. Scenari Immobiliari qualche mese fa prevedeva un calo delle compravendite del 6% a quota 780mila, mentre Ubh stimava una discesa compresa tra il -4,5% e il -6,5%. Altre stime erano più ottimiste: Nomisma prevedeva solo una leggera discesa rispetto ai livelli record raggiunti nel 2006. In quali città si sono comperate meno case? Sempre secondo i dati dell’Agenzia del Territorio i cali più consistenti nel numero di compravendite si sono registrati a Napoli (-16,2%), Milano (-11,8% a livello annuale, con una discesa ridimensionata rispetto al -13,5% del primo semestre dell’anno) e Palermo (-12,4%). E i prezzi? Secondo l’Agenzia del Territorio il prezzo medio al mq è pari a 1.557 euro (+2,6% rispetto al semestre precedente e +5,5% su base annua), con una crescita però dei prezzi rallentata rispetto a quella registrata nel semestre precedente. Fonte Il sole 24 ore. commercialistifrosinone.com
Circolare n. 17 del 17/04/09
giovedì, 17 aprile 2008Elezioni: seggi aperti alle 7
lunedì, 14 aprile 2008(ANSA) - ROMA, 14 APR - Si sono aperti alle ore 7 i seggi per la seconda giornata dell’appuntamento elettorale; chiuderanno alle ore 15. Ieri, alle ore 22, alla chiusura dei seggi, per la Camera aveva votato il 62,5% in calo rispetto alle precedenti elezioni (66,5%). Al contrario i dati delle amministrative: alle comunali ha votato il 60,6% (55,1%), alle provinciali il 57,1% (44,6%). Per la Camera gli elettori sono 47.126.326, per il Senato 43.133.946. Le sezioni elettorali sono 61.212.
Albi professionali, più lotteria che esami
lunedì, 14 aprile 2008La crisi che ha colpito i mercati globali «non è ancora finita, e bisognerà continuare ad agire»: lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, nella conferenza stampa indetta a Washington per commentare la presentazione del rapporto del Financial Stability Forum, l’organismo di cui è presidente. Il rapporto con le raccomandazioni stilate dal Financial Stability Forum, l’organismo presieduto dal governatore di Bankitalia Mario Draghi, riflette la volontà comune di risolvere la crisi a cui i mercati stanno facendo fronte e non rappresenta un testo per soli esperti ha sottolineato lo stesso Draghi durante un’intervista al «Wall Street Journal». «È’ scritto da supervisori e da persone che hanno una responsabilità ben precisa, non dagli economisti», ha detto Draghi, aggiungendo che «le cose saranno ancora migliorate e ci sarà un controllo supplementare«. Nel rapporto di 70 pagine, in cui il Financial Stability Forum riconosce i rischi presenti nei mercati finanziari globali e che minacciano la crescita dell’economia, sono state delineate le cinque aree a cui si rivolgono le raccomandazioni: il rafforzamento della vigilanza prudenziale sul patrimonio, sulla liquidità e sulla gestione dei rischi; il miglioramento della trasparenza e delle modalità di valutazione; le modifiche nel ruolo e nell’utilizzo dei rating; il rafforzamento della risposta ai rischi da parte delle autorità; i meccanismi robusti per gestire le tensioni nel sistema finanziario». «Si tratta di un primo passo per evitare il ripetersi degli stessi rischi in futuro. Se le raccomandazioni verranno realizzate il sistema ne uscirà più resistente e più in grado di far fronte a nuove crisi che di sicuro verranno». Il governatore, infatti, ha precisato che è «difficile» dire quando questa crisi terminerà. «La lezione imparata è che siamo convinti che grazie a incentivi perversi, il sistema aveva accumulato leverage eccessivo», ha proseguito Draghi, evidenziando come la crisi si è manifestata in ogni Paese in modo diverso, quindi ci devono essere risposte diverse. «Vogliamo ricreare un settore dei servizi finanziari in grado di creare valore, ma immune dal perverso meccanismo di incentivi che ha caratterizzato il passato recente - ha detto Draghi, aggiungendo che - ciò di cui abbiamo bisogno è il confronto con varie questioni. Dobbiamo assicurarci che sarà disponibile adeguata liquidità, un’appropriata gestione del rischio e dobbiamo risolvere la questione del perverso meccanismo di incentivi». La crisi attuale coincide con un incremento dei prezzi del petrolio e con la correzione da lungo tempo prevista degli squilibri a livello globale, con un rallentamento della domanda negli Stati Uniti e con il sensibile calo del valore del dollaro. «Abbiamo avuto questa crisi dei mutui subrime, che di per sé non è stata di grandi dimensioni, ma ha avuto conseguenze enormi. Perché è successo? La risposta è che il livello di leverage è stato eccessivo e mal percepito». Fonte : Il Sole24Ore Inserito da Commercialisti Frosinone
Il 5 per mille, se la solidarietà è tradita. Nell’elenco anche lo Yacht Club dell’Aga Khan
lunedì, 14 aprile 2008Ora che le candidature al 5 per mille del 2008, benché provvisorie, sono pubbliche, l’evidenza dei numeri conferma una realtà già da tempo segnalata dal nostro giornale: l’opzione più amata dagli italiani ha cambiato pelle. Tra i possibili destinatari della “donazione Irpef” quest’anno non ci sono solo il volon-tariato e la ricerca scientifica e sanitaria. L’allargamento alle associazioni sportive dilettantistiche ha aperto la strada a enti e associazioni di vario genere. Tanto che, nei nuovi elenchi dei possibili destinatari, figurano bocciofile, polisportive, associazioni di calcio a cinque, calcetto, calciotto, subbuteo e calcio-balilla. Ci sono il bridge, il burraco e gli scacchi, il golf e il cricket. E poi palestre, dancing club, snowboard, un’ottantina di associazioni di cronometristi e perfino lo «Yacht club Costa Smeralda», località Porto Cervo (Ss),di proprietàdell’Aga Khan. Nato a beneficio del volontariato, della ricerca scientifica e sanitaria (con l’aggiunta delle attività a carattere sociale dei Comuni, che però sono state depennate dopo il primo anno di sperimentazione) e votato da 14,5 milioni di contribuenti nel 2006, unico esercizio per il quale è stato reso noto il riparto, il 5 per mille subisce così l’«invasione»di oltre 43.583 nuovi soggetti,ammessi dal Parlamento attraverso la legge di conversione del decreto 248/07, il cosiddetto “milleproroghe”. Un inserimento fortemente voluto, a giudicare dal fatto che era anche stata approvata una sanatoria con effetto retroattivo solo per le realtà che si fossero già iscritte nei primi due esercizi, ma che comunque quest’anno produce effetti ben più vistosi, considerata l’ammissione in via automatica di tutte le associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni. Il primo risultato è stato la moltiplicazione della platea dei candidati: 77.823 secondo l’elenco provvisorio, contro i 31.773 del 2007 e i 28.678 del primo anno, dei quali tra l’altro solo 20.958 erano stati ammessi. Le associazioni sportive dilettantistiche ( 43.583) prevalgono ora sulla categoria degli enti di volontariato (33.791 fra Onlus, associazioni e fondazioni) mentre resta sostanzialmente invariato il numero degli enti di ricerca sanitaria (90), scientifica e universitaria (359). A denunciare i possibili contraccolpi è Stefano Zamagni, presidente dell’Agenzia per le Onlus e guru del Terzo settore in Italia: «L’aver allargato il parco degli aventi diritto provocherà certamente un effetto di redistribuzione. Ma accanto a questo si potrebbe verificare anche un effetto perverso di disaffezione da parte dei contribuenti. Se i cittadini avranno l’impressione che il 5 per mille finanzia chicchessia, potrebbero non sottoscrivere più l’opzione.Questo non significa-aggiunge Zamagni - che l’attività sportiva dilettantistica non sia meritoria. Il punto è un altro: la norma era nata per finanziare soggetti del volon-tariato, della ricerca scientifica e sanitaria. Se si continuano a cambiare le leggi e a tirarle dove si vuole, di certo non si favoriscono la consapevolezza e l’adesione dei contribuenti ». I dubbi sull’allargamento dei soggetti ammessi al 5 per mille non si fermano qui. «L’inclusione delle fondazioni nazionali di carattere culturale - ricorda Vilma Mazzocco, presidente di Federsolidarietà-Confcooperative e portavoce del Forum del Terzo settore- ci preoccupa per la genericità della formulazione, che può dare luogo a problemi interpretativi». «Il no profit è molto ampio», commenta da parte sua Marco Granelli, presidente di Csv. net, il coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato. «Era immaginabile che, essendo il 5 per mille un’agevolazionea forte attrattività, si sarebbe via via allargato il campo di applicazione. Ma il problema vero resta quello di dare a tutti le stesse possibilità. In questo contesto vengono indubbiamente penalizzate le realtà di volontariato più piccole, che non possono sostenere i costi di campagne di sensibilizzazione e che avrebbero bisogno di strumenti per fare rete ». Ma le critiche vengono anche dai “grandi”. Per il presidente nazionale Acli,Andrea Olivero, il 5 per mille «è stato trasformato in una farsa. L’allargamento – spiega – in realtà premia fondamentalmente un certo tipo di sport agonistico. Scorgendo l’elenco ci si rende conto di essere di fronte non solo ad associazioni di promozione sportiva per i giovani, ma anche ad attività, ancorché dilettantistiche, tuttavia finalizzate all’agonismo. Che,tra l’altro,godono anche dei sostegni del Coni». Lo strumento del 5 per mille, insomma, «è stato inquinato se non addirittura snaturato». Lo sostiene anche Andrea Tieghi, presidente dell’Avis,il quale lancia una proposta di trasparenza: quella di rendicontare ogni anno - al limite anche solo attraverso pubblicazioni su internet - le spese sostenute grazie ai finanziamenti dell’anno precedente, come del resto prevede anche una disposizione ad hoc nella legge Finanziaria per il 2008. Che ci sia bisogno di chiarezza lo pensa anche Francesco Marsico, vicedirettore della Caritas italiana. «Con l’attuale normativa – è la sua domanda retorica –siamo in grado di gestire questo strumento? E siamo in grado di stabilire con precisione chi sono i beneficiari effettivi? Le risposte negative a entrambe queste domande – aggiunge Marsico –portano a concludere che la questione va rivista prima in termini amministrativi e poi normativi ». Guai a non farlo.Sarebbe senz’altro un errore per Giangi Milesi, presidente Cesvi. «Il 5 per mille –dice –è il forte,significativo tentativo italiano di accorciare la distanza che abbiamo rispetto al resto del mondo sul non profit. Purtroppo, però, la sensazione è che la politica abbia osteggiato questo istituto mettendolo sempre in discussione. Ridisegnandone continuamente i confini e non stabilizzandolo mai, si ha quasi l’impressione che ci siano resistenze statalistiche bipartisan rispetto a un’idea di sussidiarietà.Non so –aggiunge Milesi – quale sia la risposta migliore da dare. Noi abbiamo partecipato alla richiesta di stabilizzazione e la ribadiamo anche oggi. Anche se l’inserimento di tante nuove associazioni di vario genere non dà affatto fiducia». Fonte : Il Sole24Ore Inserito da Commercialisti Frosinone
Cambia la ricetta medica
lunedì, 14 aprile 2008Nuovi ricettari per medici di base, aziende sanitarie e strutture convenzionate, e nuove regole per la trasmissione telematica delle prescrizioni poste a carico del Servizio sanitario nazionale. Con i decreti del 17 e 18 marzo scorso, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato definitiva attuazione alla legge 269 del 2003 in materia di contenimento della spesa pubblica per l’erogazione di prestazioni sanitarie. L’obiettivo che, dopo una lunga gestazione appare oggi più vicino, è di creare un sistema di controllo incrociato sulla quantità e qualità delle prestazioni mediche e farmaceutiche garantite ai cittadini, ma anche ai non italiani assicurati presso altri enti, e pure agli stranieri privi di permesso di soggiorno, come previsto dalla legge Turco-Napolitano del ‘98. Tra i destinatari nella nuova disciplina figura infine anche il personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. Le nuove tipologie di ricette cambiano sensibilmente nella grafica, ma soprattutto nei contenuti informatici: il codice a barre dei dati del paziente viene introdotto come regola, che tollererà eccezioni solo «fino ad esaurimento delle scorte» dei vecchi formulari. Per quanto riguarda la trasmissione telematica dei dati delle prescrizioni al ministero dell’Economia e Finanze, finalizzato ai controlli di congruità della spesa, il decreto del 18 marzo 2008 fissa negli allegati i nuovi parametri tecnici. Il regime transitorio, che ammette ancora le vecchie regole fissate dal decreto ministeriale del 27 luglio 2005, decorrerà dal 1° maggio prossimo, ma le ricette utilizzate nelle strutture pubbliche o convenzionate a partire dal 1° giugno dovranno essere trasmesse esclusivamente secondo i nuovi standard previsti dagli allegati al decreto. Con la pubblicazione del dm 31 marzo 2008 sulla Gazzetta 86 dell’11 aprile, cambiano anche le regole per acquisto urgente di farmaci senza ricetta. In situazioni d’emergenza i malati cronici, ma anche chi sta seguendo una terapia antibiotica o chi è appena dimesso da un ricovero, potranno ritirare a proprie spese in farmacia il farmaco indispensabile a proseguire la cura fino al contatto col medico; il farmacista potrà consegnare solo la confezione con il più basso numero di unità del farmaco. Resta tuttavia esclusa la dispensazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, mentre le altre tipologie di medicinali potranno essere vendute solo se in farmacia risultano altre ricette analoghe, ovvero se il paziente esibirà un documento che confermi la patologia per cui è indicato il farmaco, o una ricetta scaduta da non oltre 30 giorni, salva la conoscenza diretta dell’assistito da parte del farmacista. Fonte : Il Sole24Ore
La Visco Sud al debutto già dall’acconto
lunedì, 14 aprile 2008La «Visco Sud» potrà essere utilizzata già con l’acconto Irpef e Ires del 2008, ma potrà essere fruita solo dopo che il contribuente avrà presentato al Centro operativo di Pescara un formulario che sarà approvato dalle Entrate. Per i grandi investimenti (sopra 50 milioni) gli operatori dovranno presentare un’altra copia del formulario al ministero dello Sviluppo economico. Il beneficio sarà concesso retroattivamente anche sugli investimenti avviati dopo il 1° gennaio 2007. Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 38 E di ieri. Fonte : Il Sole24Ore