Due fratelli sono rimasti folgorati in provincia di Padova mentre pulivano la cisterna di una betoniera. Un operaio è morto vicino a Frosinone cadendo da un tetto. Un operaio croato ha perso la vita dopo esser rimasto schiacciato da un macchinario alla Fincantieri di Monfalcone. Infine un lavoratore bosniaco di 21 anni è stato travolto e ucciso da un treno lungo la linea Bologna-Ferrara. In tarda serata è deceduto l’operaio, Gjoni Arjan, di 47 anni, che lavorava per una ditta in appalto per l’Ilva di Taranto. L’uomo, che aveva riportato gravissimi traumi al torace e alle gambe, era caduto mentre stava lavorando all’assemblaggio di strutture metalliche su una passerella a 15 metri da terra. Altri due operai, uno a La Spezia un altro ad Angri, in provincia di Salerno, sono rimasti gravemente feriti. Padova, due fratelli folgorati. L’episodio più drammatico ieri pomeriggio, in provincia di Padova. Stefano Trovò, 42 anni, titolare di un’azienda di autotrasporti, e suo fratello, Diego 34, sono stati colpiti da una scarica elettrica in un incidente avvenuto alla ‘Eurosfusì, a Schiavonia d’Este. A quanto pare, stavano lavorando alla pulizia della cisterna di una betoniera quando hanno toccato i cavi della linea a media tensione con una lunga spazzola idraulica. I due sono stati scagliati a metri di distanza e sono morti sul colpo. Frosinone, operaio muore cadendo da tetto. Un operaio di 44 anni, Giulio Agostini, è morto questa mattina, in un cantiere di Villa Santo Stefano, a Frosinone mentre stava lavorando alla ristrutturazione del tetto di un’abitazione. D’Agostino è precipitato da un’altezza di oltre 8 metri, dopo aver messo un piede fuori posto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Monfalcone, operaio muore a Fincantieri. Un carpentiere di nazionalità croata, di 41 anni è morto questa sera in un incidente sul lavoro nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone (Gorizia). La dinamica è attualmente ancora da ricostruire ma da quanto si è potuto apprendere finora l’operaio croato sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. Operaio bosniaco travolto da treno. Un lavoratore bosniaco di 21 anni, è stato investito e ucciso da un treno lungo la linea Bologna-Ferrara. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava attraversando i binari portando a braccia una fresatrice quando il locomotore lo ha colpito alla testa. Lavorava per un’azienda di Treviso che è impegnata nella costruzione di una cavalcavia della Cispadana e il cui cantiere è stato allestito nell’area della ferrovia. Feriti. Un operaio spezzino di 40 anni rischia di perdere un braccio che mentre stava risistemando un manto stradale è finito in una pompa di cemento. L’incidente ad Angri ha coinvolto un sessantaduenne, operaio in un cantiere edile, caduto dalla sua betoniera da un’altezza di tre metri; le sue condizioni sono gravi. Appello a Napolitano. Un appello al Capo dello Stato, è stato rivolto oggi dal sindacato degli edili della Cgil (Fillea) «affinché riprenda con determinazione l’impegno che ha sino a ora portato avanti». Il sindacato inoltre ha invitato il nuovo Governo a prendere «con la massima urgenza» decisioni su alcuni interventi «irrimandabili». Settimana sicurezza. Una settimana dedicata alla prevenzione degli incidenti sul lavoro dal 25 aprile al primo maggio (che quest’anno sarà dedicato proprio alle morti bianche). È quella che propone l’associazione ‘Articolo 21′, attraverso un appello, anche ai media, illustrato in conferenza stampa a Montecitorio da Beppe Giulietti. Fonte Il sole 24 ore commercialistifrosinone.com
Incidenti sul lavoro: sei morti in un solo giorno
23 aprile 2008Alitalia, il Governo approva un prestito ponte di 300 milioni
23 aprile 2008Lo riferiscono fonti di Governo. Il rimborso del prestito è previsto entro il 31 dicembre 2008. La versione iniziale del provvedimento, riferiscono le fonti, prevedeva risorse per 100 milioni di euro ma il Consiglio ha deciso di triplicare l’importo su richiesta del futuro premier, Silvio Berlusconi. «Berlusconi - ha spiegato al termine della riunione il presidente del Consiglio uscente Romano Prodi - mi ha chiesto un prestito più sostanzioso di quello che avevamo previsto per avere più tempo per risolvere la vicenda Alitalia. Il nostro è stato un atto di responsabilità». Lo ha affermato il premier Romano Prodi al termine del Consiglio dei ministri. Il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa-Schioppa ha spiegato che «il Governo in carica per gli affari correnti» ha ritenuto che «la bontà della proposta alternativa» avanzata da Silvio Berlusconi giustifichi «l’atto di responsabilità di non far venire meno questa disponibilità e da questo - ha continuato - discende il fatto che l’importo sia stato quello richiesto per attuare la soluzione tra poche settimane». Il decreto legge, chiarisce la nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del Consiglio, «è volto a garantire, per il tempo strettamente necessario un servizio pubblico essenziale al fine di evitare l’interruzione della continuità territoriale e problemi di ordine pubblico». Il prestito ha «caratteristiche di mercato a brevissimo termine» maggiorato «di un tasso di interesse nella misura prevista dalla specifica disciplina comunitaria». Il finanziamento, secondo Palazzo Chigi, «consentirà di mantenere la continuità operativa della compagnia per il tempo strettamente necessario all’assunzione dei pieni poteri del nuovo Governo». Da Berlusconi dichiarazioni pubbliche più impegnative di quelle private Ai giornalisti che domandavano se il Governo uscente abbia avuto informazioni da Berlusconi sull’eventuale soluzione alternativa, Padoa-Schioppa ha risposto: «Sono state fatte dichiarazioni pubbliche che erano ancora più impegnative di quelle private». «Senza questa operazione di prestito - ha chiarito il ministro - il consiglio di amministrazione di Alitalia si sarebbe trovato nelle condizioni che sapete, altrimenti non ci sarebbe stata la necessità. Per coprire il segmento di tempo da questa possibilità alla soluzione che autorevolissimamente è stata data come sicura era giusto non negare questo finanziamento temporaneo». Le interferenze dalla politica e dei sindacati «Le eccessive interferenze su questo argomento durante la campagna elettorale - ha aggiunto Prodi - e le numerose difficoltà frapposte dai sindacati sono alla base» della decisione di Air France di ritirare l’offerta. Più esplicito, pur senza citare il leader del Pdl, è stato Padoa-Schioppa: «La persona, colui che probabilmente presiederà il prossimo Governo, ha contribuito a far sì che la soluzione Air France tramontasse, perchè convinto di poterne proporre una migliore» ha detto il ministro uscente nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato la concessione del prestito ad Alitalia. Il nodo Bruxelles Il prestito dovrà superare l’esame della Commissione europea che a inizio aprile aveva messo le mani avanti ricordando che Alitalia non può più usufruire di aiuti di Stato. Su questo punto Padoa-Schioppa è stato lapidario e alla domanda su come la Commissione giudicherà il decreto ha risposto: «Lo vedremo». Nel corso della giornata, il presidente dell’esecutivo comunitario, il portoghese Josè Manuel Barroso aveva annunciato la decisione di assegnare all’Italia il gabinetto Trasporti, quello che dovrà occuparsi del caso Alitalia, oggi guidato dal francese Jacques Barrot. Quest’ultimo prenderà il posto di Franco Frattini destinato a rientrare in Italia con incarichi di Governo. La decisione ha provocato disappunto nell’esecutivo guidato da Prodi, a cui ha replicato il portavoce di Barroso affermando che il presidente della Commissione «ha avuto i contatti appropriati» prima di decidere. Il ritorno in Borsa Mercoledì - ha fatto sapere in serata Borsa Italiana - il titolo rientrerà in contrattazione con le modalità dell’asta unica, segnando quindio un unico prezzo al termine della seduta di Borsa. (a cura di Giuseppe Chiellino) Fonte Il sole 24 ore commercialistifrosinone.com
Ingorgo fiscale a fine aprile: in soli tre giorni dodici adempimenti
23 aprile 2008Con un primo appuntamento fissato al 28 aprile (data in cui si aprono i termini per l’istanza sul bonus sicurezza per tabaccai, ristoratori e commercianti), un secondo “assaggio”, molto rilevante, il 29 aprile (elenco clienti e fornitori e adempimenti di bilancio per le società di capitali) e una grandinata di oneri in scadenza (o in partenza) il 30 aprile che vanno dalle istanze per le società non operative alla consegna al datore di lavoro del modello 730 al Mud. Lo schema in pagina riproduce il calendario degli adempimenti. Che impongono agli operatori oneri particolari: da un lato tener conto di molte novità che cambiano il quadro di riferimento delle regole che sono applicabili ad adempimenti consolidati e, dall’altro, misurarsi con situazioni del tutto nuove. Ma vediamo i principali adempimenti di fine mese. Il bonus sicurezza Dalle 10 del 28 aprile potranno partire le istanze all’agenzia delle Entrate per ottenere il credito d’imposta destinato a favorire l’installazione negli esercizi commerciali di tabaccai, benzinai, ristoratori e farmacisti di strumenti destinati ad aumentare la sicurezza delle attività svolte a contatto con il pubblico. L’elenco clienti Entro martedì 29 aprile i titolari di partita Iva dovranno inviare per via telematica all’amministrazione finanziaria gli elenchi clienti e fornitori per il 2007. Proprio su questa scadenza ieri si sono fatti sentire i commercialisti, che hanno lamentato «l’assurda e onerosa corsa contro il tempo» imposta dall’obbligo. Tanto che il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Claudio Siciliotti, ha chiesto al ministero dell’Economia e all’agenzia delle Entrate «una moratoria almeno fino a settembre». I bilanci Sempre entro il 29 aprile (l’anno bisestile impone di anticipare di un giorno una scadenza consolidata) Spa e Sapa devono convocare, salvo che lo statuto preveda un termine più ampio, l’assemblea per l’approvazione del bilancio. Martedì 29 aprile è anche la data termine per presentare il bilancio ai soci delle Srl. Il modello 730 Entro il 30 aprile i contribuenti devono presentare il modello 730 al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale. Con la necessità di tener conto di tutte le novità di quest’anno (si veda l’articolo riportato a fianco). Rimborsi Iva trimestrale Si chiude la prima “finestra” per chiedere il rimborso o la compensazione del credito Iva trimestrale Le non operative Non c’è una scadenza ufficiale, ma le società che non rientrano nelle cause di esclusione automatica e vogliono evitare di cadere nella disciplina “di comodo” devono affrettarsi a presentare l’interpello disapplicativo all’amministrazione finanziaria. Tenendo conto che gli uffici delle Entrate hanno 90 giorni per rispondere, il verdetto potrebbe arrivare appena in tempo per presentare il modello Unico (entro il 31 luglio). Estromissione dell’immobile L’imprenditore che vuole estromettere un immobile in via agevolata dalla sfera dell’impresa deve manifestare l’opzione con il comportamento concludente: è suffieciente annotare l’estromissione sul libro giornale o sul registro cespiti o sul registro degli acquisti Iva in caso di contabilità semplificata Il Mud Appuntamento al 30 aprile anche per la consegna del Modello unico di dichiarazione ambientale, che va presentato dalle imprese che producono (o gestiscono) rifiuti pericolosi o speciali al Catasto rifiuti presso la Camera di commercio. I mezzi di pagamento Mercoledì 30 aprile è infine la data della svolta per l’uso di contanti e assegni. Entrano infatti in vigore le disposizioni antiriciclaggio che bloccano i pagamenti in contanti da 5mila euro in su e mettono pressoché al bando gli assegni trasferibili: i moduli non potranno essere usati oltre i 5mila euro e per ottenerli sarà necessario pagare un’imposta di bollo di 1,5 euro. Modelli intrastat Scade il termine per presentare gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie realizzate nel primo trimestre. Assicurazioni Le compagnie di assicurazione che l’anno scorso hanno versato somme di denaro ai danneggiati devono comunicare i dati relativi all’Anagrafe tributaria. Sanità privata Le strutture sanitarie private devono inviare online all’Agenzia i dati dei compensi incassati in nome e per conto dei medici ospitati commercialistifrosinone.com
ANTIRICICLAGGIO – Operazioni frazionate, la lente delle banche
23 aprile 2008Secondo quanto disposto dalla disciplina antiriciclaggio, le banche dovranno vigilare sulle operazioni, poste in essere nell’arco di sette giorni, ognuna di importo superiore ad Euro 5 mila, che configurano “operazione frazionata”. Difatti, le operazioni frazionate dovranno essere registrate nell’archivio unico informatico. Inoltre, sempre dal 30 Aprile 2008, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative alla circolazione del denaro contante e degli assegni “liberi”. A breve arriveranno agli istituti bancari, da parte dell’Abi, le linee sulle operazioni frazionate. Fonte: Il Sole 24 Ore commercialistifrosinone.com
DICHIARAZIONI – Sport, il 5 per mille si fa retroattivo
23 aprile 2008Secondo quanto indicato in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in via di predisposizione, le associazioni sportive dilettantistiche interessate dovranno richiedere il contributo del 5 per mille relativo agli anni 2006 e 2007, entro fine maggio 2008. Si attende ora l’approvazione e la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del decreto. Fonte: Il Sole 24 Ore commercialistifrosinone.com
CLIENTI E FORNITORI
23 aprile 2008Il ministro dell’Economia ha emesso un decreto, in data 3 Aprile 2008, riguardante l’invio degli elenchi clienti e fornitori; il decreto è in attesa di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”. Secondo tale documento, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le Onlus iscritte all’anagrafe stabilita dall’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 460 del 1997, possono presentare gli elenchi clienti e fornitori fino al 30 Giugno 2008. Fonte: Il Sole 24 Ore commercialistifrosinone.com
SCADENZE
23 aprile 2008Le società dovranno presentare le istanze per la disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo entro il 30 Aprile 2008, al fine di rispettare la scadenza del 31 Luglio 2008 (presentazione della dichiarazione dei redditi). Attualmente, sono previsti tre casi nei quali le società possono presentare istanze di interpello: immobiliari di gestione che ricevono canoni inferiori alla soglia di legge; le imprese in liquidazione, le quali presumono di proseguire la procedura oltre il mese di luglio del prossimo anno; le società che non hanno la possibilità di intraprendere l’attività per cause esogene. Fonte: Il Sole 24 Ore commercialistifrosinone.com
Auto verdi, l’Europa cerca una nuova via
23 aprile 2008Parole del commissario europeo per la ricerca Janez Potocnik, che ha aperto ieri a Lubiana, in Slovenia, i lavori della Transport Research Arena 2008, una conferenza organizzata dalla Commissione Europea per tracciare i futuri sviluppi della mobilità nel Vecchio Continente. Oggi i trasporti incidono per un 10% sui consumi energetici mondiali e per un ancora più preoccupante 20% alle emissioni di CO2 nell’atmosfera. In Europa contribuiscono addirittura per un quarto delle emissioni nocive per il pianeta. Ma restano un elemento fondamentale tanto per l’esistenza della nostra società come la conosciamo quanto per la nostra economia. Nonostante gli sforzi fatti (e i tanti che restano ancora da fare), i sistemi di trasporto ecologici, primo fra tutti i treni, non saranno, almeno per molto tempo, in grado di assorbire la crescente richiesta di mobilità degli europei (la Commissione prevede che entro il 2020 i trasporti di persone cresceranno nel Continente del 27%, mentre il trasporto merci addirittura del 34 per cento). «Ecco perché dobbiamo credere fermamente in un sistema più sostenibile, senza preoccuparci del fatto che altri procedono in direzioni diverse», ha detto Potocnik. «Dobbiamo costruire in Europa un sistema di mobilità integrata e sostenibile. Indiani e cinesi finiranno per seguirci». Come dire che è ancora prematuro (e molto) immaginare un futuro senza auto e camion, ma è tuttavia possibile lavorare già oggi per ridurre progressivamente l’impatto nocivo di questi mezzi sull’ambiente che ci circonda. E su questo versante l’Europa sta facendo sul serio. Il Settimo Programma Quadro ha stanziato quattro miliardi di euro per la ricerca in questo settore. Soldi pubblici di cui beneficeranno università, centri studi specializzati e aziende automobilistiche. Queste ultime hanno dato qui a Lubiana l’impressione di credere seriamente in un futuro verde per l’auto, ma anche di non essere convinte che di automobili nel Vecchio Continente ce ne saranno sempre di più. Renault e Volkswagen hanno presentato qui nuovi prototipi in grado di emettere meno di 100 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso. Altri, come Fiat (tramite il suo Centro Ricerche) lavorano da anni su progetti di mobilità alternativa. Chiedono alle istituzioni un aiuto concreto per convincere gli europei ad accompagnarli in questa strada. Sconti fiscali per chi sceglie un’auto ibrida, incentivi alla rottamazione per il rinnovo del parco auto, internalizzazione dei costi esterni per chi inquina, contributi per la ricerca. Tutte le opzioni sono sul tavolo. Sul piano tecnologico, l’Europa non ci sta a giocare un ruolo da gregario (dopo Giappone e Stati Uniti) nella corsa all’auto ibrida. E infatti i progetti in questo senso abbondano (e probabilmente non tarderanno a dare i propri frutti). Nel frattempo però si studiano tutte le opportunità. A partire dai biocarburanti, nonostante la bufera di queste ultime settimane legate ai problemi che quest’alternativa ai combustibili fossili potrebbe causare all’approvvigionamento alimentare dei paesi in via di sviluppo. «I biocarburanti restano per noi un’opzione praticabile», ha spiegato Potocnik. «Ma pensiamo più che altro a quelli di seconda e terza generazione, che verranno prodotti con gli scarti delle produzioni alimentari». Più avanti, ma parliamo già di decenni, l’auto verde potrebbe funzionare con combustibili sintetici. E più avanti ancora con l’idrogeno, con l’elettricità. Resta quindi da capire se questa strategia consentirà all’Europa di centrare entro il 2020 gli ambiziosi obiettivi fissati in termini di sostenibilità ambientale: ridurre del 20% i consumi energetici, produrre il 20% della propria energia con fonti rinnovabili, ridurre del 20% la nostra dipendenza dai combustibili fossili. Fonte Il sole 24 ore commercialistifrosinone.com
Chiarimenti alla disciplina fiscale delle Autorità portuali nella circolare n. 41
23 aprile 20081 REALIZZAZIONE DI OPERE IN PORTI GIÀ ESISTENTI L’articolo 1, comma 992, della legge finanziaria 2007 prevede che “la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti, ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione” dei porti medesimi, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Tale ultima disposizione, a sua volta, aveva previsto che “tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto - ai quali si applica il regime di non imponibilità dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 – si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente …”. Con risoluzione n. 247/E del 23 luglio 2002, l’Agenzia delle entrate, dopo aver evidenziato come la richiamata disposizione rechi una interpretazione autentica dell’art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972, aveva precisato che, stante il tenore letterale della norma, potevano fruire del regime di non imponibilità ai fini IVA solo le prestazioni di servizi riferite a beni collocati nel perimetro del porto destinate di fatto a consentire un incremento degli scambi internazionali. La norma introdotta dalla legge finanziaria 2007 chiarisce ulteriormente la portata della disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 13, del decretolegge n. 90 del 1990, riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnicofunzionale della struttura portuale esistente. La disposizione, come si evince dalla sua formulazione e come accennato nella premessa, ha carattere interpretativo ed è finalizzata, tra l’altro, a ridurre il contenzioso esistente in materia. 2 ATTI DI CONCESSIONE DEMANIALE DELLE AUTORITÀ PORTUALI Il comma 993 della legge finanziaria 2007 prevede che “gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto …”. 5 Le Autorità portuali, istituite con legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono preposte alle funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, nonché delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti. In particolare, come segnalato dal Consiglio di Stato con il parere n. 1641, reso dalla Sezione Terza in data 9 luglio 2002, l’articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 attribuisce alle Autorità portuali una serie di compiti riguardanti prevalentemente attività di supervisione e controllo sul corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative, attività implicanti l’esercizio di poteri autoritativi che assumono una connotazione di carattere pubblicistico. Tenuto conto dell’oggetto principale dell’attività svolta, a detti enti è stata riconosciuta la natura di enti non commerciali, con la conseguente applicabilità nei loro confronti, ai fini delle imposte sui redditi, delle disposizioni recate dal Titolo II, Capo III, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, ai fini IVA, dell’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, ai sensi del richiamato articolo 4, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, le Autorità portuali, quali enti non commerciali sono soggetti passivi di imposta ai fini dell’IVA solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali. Ciò posto, la disposizione della legge finanziaria in commento è intervenuta per chiarire la natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità portuali e il trattamento fiscale dell’attività di gestione dei beni demaniali portuali. Sotto tale ultimo profilo, la norma prevede che gli introiti derivanti dagli atti di concessione di detti beni, affidati ai singoli operatori, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; ciò in quanto, evidentemente, la concessione di beni demaniali costituisce atto che le Autorità portuali compiono in veste di pubblica autorità. 6 Ai sensi della norma in commento i canoni demaniali introitati dalle Autorità portuali istituite con la legge n. 84 del 1994 non sono rilevanti ai fini IVA e gli atti di concessione demaniale sono assoggettati all’imposta proporzionale di registro. Le conclusioni sin qui esposte in merito alla portata della disposizione dell’articolo 1, comma 993, della legge finanziaria 2007 sono coerenti con i principi affermati nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alla causa C-174/06. In tale sentenza la Corte, con riferimento agli enti preesistenti alle Autorità portuali (nello specifico il Consorzio autonomo del Porto di Genova) e tenuto conto della differente natura commerciale degli stessi, ha affermato la rilevanza ai fini IVA, alla stregua delle locazioni di immobili esenti, dei rapporti giuridici nell’ambito dei quali l’ente concede il diritto ad occupare ed utilizzare zone del demanio marittimo. La Corte di giustizia, tuttavia, nella medesima sentenza ha ribadito il principio, contenuto nell’articolo 4, paragrafo 5, della Direttiva IVA, della irrilevanza ai fini dell’imposta degli atti posti in essere dagli enti pubblici non economici in veste di pubblica autorità, come nella fattispecie disciplinata dal comma 993 in esame. L’esclusione delle attività di gestione dei beni demaniali dal presupposto dell’IVA, fondata sulla natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità portuali e sulla natura non commerciale dell’attività svolta nell’esercizio di funzioni statali, porta a ritenere – anche per esigenze di simmetria – che la medesima attività non sia neppure produttiva di reddito di impresa. I beni demaniali del porto, pertanto, rilevano ai fini dell’imposizione sul reddito, come beni relativi all’attività istituzionale dell’Autorità portuale, con la conseguenza che i canoni pattuiti a fronte della concessione degli stessi, si configurano quali redditi di natura fondiaria. 7 2.1 Gestione del contenzioso pendente Il secondo periodo del comma 993 stabilisce che “Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono”. Conseguentemente si invitano gli uffici dell’Agenzia a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia, in base alle istruzioni di cui alla presente circolare e, se del caso, a provvedere al relativo abbandono, sempre che non siano sostenibili altre questioni. In caso di abbandono, gli uffici depositano presso la segreteria della Commissione tributaria richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del citato comma 993 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Si precisa che va chiesta la compensazione delle spese di lite, ai sensi del comma 3 del citato art. 46, in base al quale le spese del giudizio estinto in caso di cessazione della materia del contendere “restano a carico della parte che le ha anticipate”. Detta disposizione, infatti, anche a seguito della parziale dichiarazione di incostituzionalità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005, resta in vigore per le ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, cui sembra riconducibile, con interpretazione estensiva, la fattispecie in esame. In caso di deposito di sentenza sfavorevole all’Agenzia delle entrate, gli uffici rinunciano alla pretesa erariale prestando acquiescenza alla sentenza stessa. Per i giudizi pendenti in sede di legittimità, gli uffici chiedono all’Avvocatura generale l’abbandono degli stessi secondo le modalità di rito. Si ritiene, infine, che la disposizione in commento, che prevede la perdita di efficacia degli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi e l’estinzione dei 8 relativi procedimenti tributari, non può trovare applicazione nei casi in cui sia intervenuta pronuncia giurisdizionale passata in giudicato. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità. Fonte AE commercialistifrosinone.com
crediti d’imposta relativi ai contributi concessi per incentivare la riduzione e la sostituzione di autoveicoli, autocarri, autocaravan e motoveicoli.
23 aprile 2008Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, all’articolo 29, commi da 1 a 7 prevede, con alcune modifiche, la proroga degli interventi di salvaguardia ambientale, attraverso incentivi alla riduzione ed alla sostituzione di autoveicoli, autocarri, autocaravan e motoveicoli di cui all’articolo 1, commi da 224 a 236 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare, di seguito si riporta quanto disposto dal suddetto decreto legge 248/2007 in materia di crediti d’imposta fruibili attraverso i modelli F24: • il comma 1, prevede un contributo, pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 150 euro, per ogni autoveicolo per il trasporto promiscuo ed autovettura immatricolati, prima del 1° gennaio 1999, come “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” consegnati al demolitore fino al 31 dicembre 2008. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione, che recupera il corrispondente importo come credito d’imposta. Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene istituito il codice tributo 6800 denominato “credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 1”. • Il comma 2, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge 31/2008 e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo nuovo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria “euro 3″, con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0″ realizzata attraverso la demolizione, è concesso, tra l’altro, un contributo di euro 300. Inoltre, il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore. Il venditore recupera gli importi anticipati al compratore tramite credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine si istituisce il codice tributo 6801 denominato “credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 2”. • Il comma 3, prevede, tra l’altro, che per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati prima del 1° gennaio 1997, come “euro 0”, “euro 1” ed “euro 2”, con autovetture nuove di categoria “euro 4” ed “euro 5” che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel, è concesso un contributo di euro 700. Il predetto contributo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria “euro 4″ o “euro 5″, che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo in parola è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi. I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, che rimborsano al venditore l’importo del contributo recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per consentire l’esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6802, denominato “credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 del D.L. 248/2007”. • Il comma 4, prevede che, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 0″ o “euro 1″ immatricolati prima del 1 gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria “euro 4″, della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo di: a) euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi; b) euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi. I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l’importo del contributo recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per consentire l’esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6803 denominato “credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4”. Ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del D.L. 248/2007, con riferimento ai codici tributo 6801, 6802 e 6803, i veicoli nuovi devono essere acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009. Tutti i codici tributo sono esposti nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza degli importi indicati nella colonna “importi a credito compensati” nei casi di fruizione dei crediti d’imposta, o nella colonna “importi a debito versati” nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno solare di fruizione del credito nel formato AAAA. I crediti d’imposta in parola non sono soggetti al limite di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si precisa che tali codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione. Infine, si fa presente che, per tutto quanto non previsto, si rinvia a quanto indicato nella Risoluzione 7 febbraio 2007, n. 22. Fonte AE commercialistifrosinone.com