Articoli marcati con tag ‘Agenzia delle Entrate’

Pratiche Comunica: Firma digitale e posta certificata sono gli strumenti indispensabili.

venerdì, 19 marzo 2010

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La “Pec” è la chiave della procedura. - Firma digitale e posta certificata sono gli strumenti indispensabili.

corso on line >> http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/corso.jsp

Posta elettronica certificata e firma digitale: sono questi i pilastri del sistema di Comunicazione Unica che diventerà obbligatoria dal prossimo 1° Aprile.
Quanto alla posta elettronica certificata, tutte le imprese (sia individuali sia societarie) dovranno dotarsi di una casella Pec da iscrivere nel Registro delle imprese necessariamente entro il 29 Novembre 2011 (non sono previsti bollo e diritti di segreteria): la Pec fungerà da domicilio elettronico per la consegna di ricevute e documenti.
Quanto alla firma digitale, essa sarà rilasciata gratuitamente dalle Camere di commercio al legale rappresentante di impresa.

(Gianluigi Conti ilgazzettiere.com)

Il Sole 24 Ore – 17 Marzo 2010, pag. 37 (Norme e Tributi) – La “Pec” è la chiave della procedura. Mau.Pi.

Nuove compensazioni Iva al via.

giovedì, 11 marzo 2010

h_agenziaentrate1L’Agenzia ha illustrato il percorso.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali

Presentazione “doc” delle nuove regole di utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva. A illustrarle martedì scorso a professionisti e associazioni di categoria è stata, infatti, l’Agenzia delle Entrate. L’incontro è stato convocato dalla stessa Amministrazione finanziaria, allo scopo di agevolare e assistere i contribuenti “nel cambiamento”, a pochi giorni dal 16 marzo, data a partire dalla quale le innovate modalità operative troveranno applicazione per i crediti, superiori ai 10mila euro, emergenti dalle dichiarazioni Iva presentate entro lo scorso 28 febbraio.Compensazioni “controllate” al via
Per effetto di quanto previsto dalla manovra anticrisi del luglio 2009 (Dl 78/2009), a partire da quest’anno l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva, annuali o trimestrali, di importo superiore a 10mila euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano. Se il credito Iva di cui si vuole fruire per abbattere imposte, premi e contributi è, poi, superiore a 15mila euro, i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o, in alternativa, per quanti sono vincolati al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile, la sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione.

Chiaro intento delle novità normative è il contrasto alle compensazioni fraudolenti, nel cui ambito si inseriscono le disposizioni già introdotte con il Dl 185/2008. Disposizioni che hanno allungato i termini per la riscossione dei crediti inesistenti (consentendo che l’atto di recupero sia notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’indebito utilizzo), prevedendo, nello stesso tempo, una sanzione che va dal 100 al 200% del loro importo (sanzione fissata al 200% nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50mila), nonché l’impossibilità di procedere alla definizione agevolata, con la riduzione a un quarto della sanzione.

Nello stesso solco, quello cioè di assicurare controlli efficaci, si inserisce l’obbligo, per i contribuenti in questione, di trasmettere gli F24 con crediti Iva superiori alle soglie sopra indicate esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Ciò vuol dire che le stesse deleghe di pagamento, anche se “accompagnate” dalla necessaria dichiarazione o istanza, saranno scartate se presentate, seppur telematicamente, collegandosi al sistema bancario e postale.

Le slide presentate nel corso della videoconferenza

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb3fcb4487e6c26/Controllo_compensazioni_Iva_videoconf_09032010.pdf

Scadenziario Agenzia Delle Entrate

domenica, 28 febbraio 2010

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Scadenze fiscali divise per mese

Anno 2010

PDF

Gennaio - pdf

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Febbraio - pdf

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Marzo - pdf

Link interno

Anno 2009

Modelli Intrastat, niente sanzioni per gli errori dei primi mesi 2010

domenica, 21 febbraio 2010

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Le irregolarità negli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie andranno sanate entro il 20 luglio
Nessuna sanzione sarà applicata dall’Amministrazione finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali), a patto che siano sanate trasmettendo, entro il prossimo 20 luglio, elenchi integrativi elaborati secondo i criteri fissati dalla normativa in materia in corso di emanazione.

E’ quanto stabilito dalla circolare n. 5/E del 17 febbraio, con cui l’Agenzia delle Entrate, richiamandosi esplicitamente a una norma dello Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000): “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…”, viene incontro alle esigenze degli operatori economici.

Questi ultimi, infatti, in attesa che venga pubblicata la normativa nazionale di recepimento delle modifiche apportate alla direttiva comunitaria 2006/112/Ce, potrebbero incorrere in errori nella compilazione degli elenchi, “toccati” da alcune importanti novità.

Le direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce, intervenute sulla 2006/112/Ce, hanno infatti recato significative modifiche in materia di Iva, entrate in vigore il 1° gennaio scorso.
In particolare, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, le nuove norme estendono l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat anche alle prestazioni di servizio per le quali il committente è debitore dell’imposta, prevedono la possibilità di rendere obbligatoria la presentazione telematica degli elenchi a decorrere dal 2010, stabiliscono che la periodicità è in linea generale mensile, ma, a determinate condizioni, i singoli Stati la possono rendere trimestrale.

Pertanto, essendosi verificate obiettive condizioni di incertezza, non verranno applicate sanzioni per le violazioni - sanate entro il 20 luglio 2010 - riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali.

Fonte : Alessandra Gambadoro - Fisco Oggi